La gestione del fumo in azienda

La gestione del fumo in azienda è un rischio a carico del Datore di Lavoro , che oltre all’applicazione del divieto assoluto di fumo, prevede una serie di misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate e poi controllate.
Il fumo di tabacco oltre a essere nocivo e cancerogeno, può avere la capacità di interagire e aumentare la pericolosità di altri agenti nocivi che possono essere presenti sul lavoro. Questi alcuni dei rischi che la guida segnala:
- “il fumo può “fungere da vettore di tossici presenti nell’ambiente di lavoro (asbesto, formaldeide, piombo, parathion, ecc.) attraverso l’inalazione, il contatto cutaneo e l’ingestione;
- alcune sostanze chimiche depositate sulle sigarette possono essere trasformate in
sostanze più tossiche se fumate (es. politetrafluoroetilene); - l’esposizione a una stessa sostanza nociva contenuta nel fumo di tabacco e nell’ambiente di lavoro può essere aumentata (monossido di carbonio, cadmio, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, ecc.);
- il fumo può provocare un effetto nocivo paragonabile a quello determinato dalla
sostanza presente nel luogo di lavoro (es. broncopneumopatia da polveri di cotone e polveri di carbone); - il fumo può agire con meccanismo sinergico con l’agente occupazionale producendo un danno maggiore di quello causato dal singolo agente considerato (asbesto, silice, arsenico, 2-naftilammina, 4-amminodifenile, prodotti di decadimento del radon, ecc.);
- il fumo può contribuire ad aumentare gli incidenti e gli infortuni sul lavoro”.
Interazioni con l’abitudine al fumo sono poi state individuate anche con la frequenza di incidenti sul lavoro. “I fumatori hanno un maggior rischio di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto ai non fumatori (1,4 – 2,5 volte) e si assentano in genere dal lavoro per malattia con maggiore frequenza. Oltre alla possibilità di innesco di incendi ed esplosioni, sono più frequenti gli incidenti automobilistici”.
Per far fronte a tali rischi, contro il fumo passivo, per la salubrità degli ambienti di lavoro, per la salute dei dipendenti, le misure che il datore di lavoro è chiamato a intraprendere derivano innanzitutto dall’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 15 dello stesso Testo unico sicurezza sul lavoro. Con gli agenti chimici presenti nelle sigarette che inscrivono inoltre il fumo passivo nel Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Protezione da agenti chimici”.
In collaborazione con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione il datore di lavoro di conseguenza:
- deve “dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto; è infatti interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo (Circolare 17/12/2004 del Ministero della salute– G.U. n. 300 del 23/12/2004);
- come “promotore della salute” può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda;
- può (ma non è obbligato) istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute – G.U. n. 300 del 23/12/2004) che devono rispondere alle caratteristiche del D.P.C.M 23/12/2003 (anche se gli appositi impianti di ventilazione non sembrano in grado di abbattere, sia all’interno che all’esterno, i rischi per la salute legati alla esposizione a fumo passivo);
- in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , deve fare informazione sui rischi supplementari dovuti al fumare per gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e all’amianto (art. 257), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su quanto previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo;
- deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia, come raccomandato nell’art. 5 dell’Accordo stato Regioni del 16 Dicembre 2004;
- deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi (DVR) l’esposizione al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad agenti chimici pericolosi;
- deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza degli esposti a fumo passivo”.
Si consiglia la lettura della breve guida pubblicata dall’INAIL, che intende fornire strumenti operativi per l’adeguamento alla normativa vigente per la tutela dei lavoratori dal fumo passivo e informazioni sull’interazione del tabacco con i rischi lavorativi.
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/la-gestione-del-fumo-di-tabacco-in-azienda.html