Ecopool come FORMATORE anche per i rischi specifici delle attrezzature a maggior rischio, essendo ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO  presso la Regione Lombardia (ID OPERATORE 1255248 – ID SEDE 1981515).
Individuare le attrezzature da lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori spetta alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni così come prevede il comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs 81/08.
Con l’  accordo tra Stato e Regioni siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60 si da finalmente concretezza a un adempimento atteso si dal 2008.
L’accordo citato riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
I lavoratori sono i soggetti a cui è indirizzata l’azione di formazione e informazione specifica. In ottemperanza alla legge essi devono essere informati e opportunamente formati circa l’utilizzo
di particolari attrezzature da lavoro che richiedono una specifica conoscenza per il loro corretto funzionamento in piena sicurezza.
Tra le attrezzature soggette a questo tipo di informazione-formazione specifica rientrano anche numerosi macchinari utilizzati nei cantieri edili quali:
• gru a torre;
• gru mobile;
• gru per autocarro;
•  carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
• macchine movimento terra;
• pompe per calcestruzzo.
Ai datori di lavoro e ai lavoratori si ricorda che la   formazione specifica prevista dall’accordo per queste attrezzature non è da considerarsi sostitutiva della formazione obbligatoria spettante,
comunque, a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08. In altre parole, il rilascio del così detto “patentino” per l’utilizzo di determinate attrezzature non costituisce affatto un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione alla sicurezza, ma rappresenta un ulteriore obbligo per il datore di lavoro rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti. Dunque, il lavoratore prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature dovrà essere abilitato per la tipologia di attrezzature e quindi informato, formato e addestrato sulla attrezzatura specifica in uso, ed alla pratica di essa secondo le specifiche previste dal costruttore nell’apposito libretto di istruzioni.
Si riporta di seguito la tabella con le ore di formazione da effettuare:

Attrezzatura

modulo teorico

modulo pratico

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8 ore 4 ore (carrelli industriali semoventi)4 ore (carrelli semoventi a braccio telescopico)4 ore (carrelli elevatori telescopici rotativi)

8 ore (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a   braccio telescopico, telescopici rotativi)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4 ore 4 ore (PLE con stabilizzatori)4 ore (PLE senza stabilizzatori)6 ore (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche 4 ore 8 ore
Gru a Torre 8 ore 4 ore (gru a rotazione in basso)4 ore (gru a rotazione in alto)6 ore (gru a rotazione in basse e in alto)

 

Conduzione gru mobili(corso base) 7 ore 7 ore
Conduzione gru mobili(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone   telescopico o brandeggiabile) 4 ore 4 ore
Trattori agricoli o forestali 3 ore 5 ore per trattori a ruote5 ore per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli 4 ore 6 ore per escavatori idraulici6 ore per escavatori a fune6 ore per caricatori frontali

6 ore per terne

6 ore per autoribaltabili a cingoli

12 ore per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne

Pompe per calcestruzzo 7 ore 7 ore