Servizio formazione sicurezza sul lavoro: Ecopool un partner prezioso nella pianificazione delle esigenze formative, essendo ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO  presso la Regione Lombardia (ID OPERATORE 1255248 – ID SEDE 1981515).

In data 21 dicembre 2011 la conferenza Stato – Regioni è giunta alla firma di due importantissimi ACCORDI, che regolamentano la formazione per i Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP e la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti . Tali accordi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 gennaio 2012 ed sono entrati in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.

I due Accordi tra lo Stato e le Regioni approvati il 21 dicembre costituiscono, non solo l’adempimento sostanziale dei commi 2, degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, ma un nuovo punto di partenza per la formazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Si viene a colmare un vuoto che ha generato confusione e pressapochismo con interpretazioni e realizzazioni, più o meno serie, nella formazione dei lavoratori che hanno dato origine a titoli, corsi, durata e metodologie più differenti e, sicuramente, disomogenee fra loro.

L’applicazione delle nuove regole completa il quadro normativo avviato con l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione e, le nuove norme, nella loro struttura, ne ripercorrono l’iter metodologico e procedurale.

L’Accordo sui Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione è un atto, tardivo, che rende “giustizia” al ruolo ed alle funzioni del R.S.P.P. . Non era concepibile e procrastinabile il fatto che il R.S.P.P. dovesse, giustamente, svolgere un percorso formativo per lo svolgimento di tale incarico, mentre bastavano 16 ore di formazione, da parte di un datore di lavoro, per svolgere le medesime funzioni, anche se limitatamente alla propria azienda. Anzi, era ed è vero il contrario in quanto il datore di lavoro, soprattutto nella propria azienda, deve essere preparato e formato meglio e più del proprio personale.

I differenti livelli formativi stabiliti dall’Accordo – che ha suddiviso i corsi articolandoli in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto) – confermano la flessibilità necessaria rispetto alla classificazione del rischio aziendale. Come del resto, i quatto moduli previsti in cui si articola il percorso formativo (Normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori) – pur nella differenza delle ore di formazione – sono uguali per tutti, a significare che non vi debbano essere argomenti trascurati o eliminati dalla formazione di un datore di lavoro.

L’Accordo per la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti costituisce un modello innovativo di grande rilevanza ed importanza, che finalmente pone chiarezza sui contenuti minimi e le modalità della formazione come, del resto, previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) .

Il percorso formativo individuato dall’accordo prevede una differenziazione della formazione in base alle specifiche figure aziendali: Formazione generale per tutti i lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP (Datore di lavoro).

FORMAZIONE RSPP COME DATORE DI LAVORO
Il Datore di Lavoro che vuole ricoprire l’incarico di RSPP nella sua azienda (fino a 30 dipendenti se è settore produttivo o 200 se si tratta di uffici) deve partecipare a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in materia di prevenzione e protezione dei rischi; anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

La durata di formazioneper il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:

• Rischio BASSO: 16 ore

• Rischio MEDIO: 32 ore

• Rischio ALTO: 48 ore

I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare anche  corsi di aggiornamento quinquennali,  in relazione del livello di rischio dell’attività.

Totale aggiornamento in 5 anni

Rischio BASSO 6 ore

Rischio MEDIO 10 ore

Rischio ALTO 14 ore

FORMAZIONE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI
Si articola in un modulo base di 4 ore per tutti i lavoratori di tutti i settori, cui si aggiungono moduli specifici di durata variabile in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.

I livelli definiranno i seguenti settori:

– Basso (4 ore): uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo

– Medio (8 ore): agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,

– Alto (12 ore): costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.

E’ previsto un aggiornamento entro il quinquennio di 6 ore .

FORMAZIONE PER IL PREPOSTO

La formazione dei preposti prevede, in aggiunta alla formazione generale prevista per tutti i lavoratori, un modulo specifico della durata minima di 8 ore.

E’ previsto un aggiornamento entro il quinquennio di 6 ore .

– FORMAZIONE PER I DIRIGENTI

Per i dirigenti è prevista una formazione specifica, sostitutiva alla formazione generale prevista per tutti i lavoratori, della durata di 16 ore.

E’ previsto un aggiornamento entro il quinquennio di 6 ore .