NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 7 LUGLIO 2016 : FORMAZIONE RSPP E NON SOLO

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 7 LUGLIO 2016 : FORMAZIONE RSPP E NON SOLO

È stato pubblicato dalla Conferenza Stato Regioni il testo dell’Accordo sulla formazione dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 32 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, approvato nella seduta del 7 luglio 2016.

L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi Rspp e Aspp abrogando gli accordi del 21 gennaio 2006 e dell’8 ottobre 2016 e introduce anche nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore possono essere ancora avviati corsi di formazione Rspp e Aspp che seguano l’Accordo del 2006.

Formazione Rspp Aspp

Uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento.

Il documento individua quindi ed elenca i soggetti formatori e i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e l’organizzazione dei corsi, che dovranno indicare il responsabile, i docenti, dovranno avere il limite massimo di 35 partecipanti ed essere frequentati almeno nel 90% delle ore previste.

L’Accordo viene a colmare una lacuna, evidente, del D.I del 6 marzo 2013 in quanto prevede che il requisito sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato VI indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto (!) nessun requisito del docente. E i Datori di Lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione RSPP, potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista del D.I del 6 marzo 2013.

Nell’organizzazione dei corsi si prevede un preciso ruolo obbligatorio del soggetto formatore e, non più, come prassi all’organizzatore.

Infatti, per ciascun corso il “soggetto formatore dovrà”:

– indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;

– indicare i nominativi dei docenti;

– ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

– tenere il registro di presenza dei partecipanti;

– verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.

L’Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono ai corsi di aggiornamento.

Ai Moduli A, B e C sono previste  sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi. Cambia completamente il Modulo B. I Moduli A e B sono per RSPP e ASPP mentre il Modulo C è solo per la funzione di RSPP.

Modulo A:

– viene abolito l’Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo escludendone, rispetto al precedente, alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B;

– la durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale,

– la fruizione del Modulo A è consentita anche in modalità E-learning

Modulo B:

– sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l’Allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006,

– è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9,

– il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione,

  • i moduli B di specializzazione sono:

– Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore,

– Moduli B-SP 2: cave – costruzioni della durata di 16 ore,

– Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,

– Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore

  • le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.

Modulo C:

– Viene abolito l’Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo introducendo una unità didattica relativa al “Benessere organizzativo compresi i fatturi di natura ergonomica e da stress lavoro correlato.

– La durata complessiva rimane di 24 ore

– La verifica dell’apprendimento è obbligatoria

Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento e apprendimento un allegato, il II, viene riservato alla disciplina dell’uso dell’e-learning e vengono ridisegnanti in dettaglio ore, unità didattiche, obiettivi, progettazione, articolazione; Ateco, settori produttivi, moduli di specializzazione. Ovvero contenuti, articolazione, verifica, verbali dei nuovi moduli A, B e C.

Nell’Accordo viene dettagliate le indicazioni in merito alla formazione pregressa. Si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006 ed in particolar modo rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.

Per tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.

L’accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

 

Accordo Stato-Regioni

del 26 gennaio 2006

Credito riconosciuto sul

presente accordo Stato-Regioni

CORSO FREQUENTATO Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore TOTALE
Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore
Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore
Modulo B9 – 12 ore

L’Accordo, di fatto, abolisce le Tabelle A4 e A5 dell’accordo del 26 gennaio 2006 sui riconoscimenti dei crediti professionali e formativi pregressi.

Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’ Accordo Stato Regione del 26 gennaio 2006.

Cambia completamente il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell’Accordo che abolisce il sistema precedente di collegare gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell’aggiornamento risultano:

– RSPP: 40 ore nel quinquennio

– ASPP: 20 ore nel quinquennio

Gli “aggiornamenti” equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze. Allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l’aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning.

Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. Non è previsto, giustamente, alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.

Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.

Alcune tipologie di corsi non sono validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP. Ad esempio i corsi per dirigenti e preposti, prevenzione incendi e Primo soccorso. Anche i corsi di specializzazione del Modulo B non possono essere considerati aggiornamento.

Sono, invece, da ritenersi validi, ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione ai corsi per formatore e per coordinatore e viceversa.

In relazione al numero dei partecipanti ai convegni l’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 fissa per i “Coordinatori” la validità della formazione tramite convegno qualora il numero dei partecipanti non superi le 100 unità. L’Accordo modifica l’Allegato escludendone il numero delle 100 unità.

 L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:

– dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;

– dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.

I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive. (viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).

L’Accordo semplifica la lettura del precedente accordo uniformandone gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato:

  1. denominazione del soggetto formatore;
  2. dati anagrafici del partecipante al corso;
  3. specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
  4. periodo di svolgimento del corso;
  5. firma del soggetto formatore.

Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Vengono ridefinite le regole per la formazione e-learning e nell’allegato II sono definite specifiche di carattere organizzativo e tecnico , i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica, nonchè i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso.

Nell’accordo viene dedicato ampio spazio alle indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi. A differenza del precedente accordo, il presente dedica spazio su come garantire equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basete sul problem solving e altre nuove metodologie.

Il nuovo Accordo riprende la formulazione della legge e toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore quale opera l’azienda.

Ecco il link dove scaricare l’Accordo completo:

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_054190_REP%20128%20CSR%20%20PUNTO%201%20ODG.pdf

I commenti sono chiusi